La Legge di bilancio rimane il principale intervento normativo in materia di lavoro e, anche per il 2025, è destinata ad esserne il riferimento per aziende, lavoratori e addetti ai lavori. Vediamo in dettaglio le disposizioni più importanti, tra conferme e novità.
Scopri di piùPubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la Legge di bilancio (Legge n. 207/2024) porta con sé importanti novità.
Oltre all’introduzione di nuove misure, la manovra conferma disposizioni già avviate precedentemente in via sperimentale rendendole strutturali o comunque dandone una vigenza pluriennale: si delineano così nuovi profili in materia di fiscalità, supporto alle famiglie e welfare aziendale.
Entriamo nel vivo delle modifiche, vedendo come i cambiamenti apportati impattino concretamente il mondo del lavoro.
Come anticipato, in quest’area sono state portate a regime alcune novità dello scorso anno, come la cosiddetta Riforma I.R.PE.F., ovvero la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’I.R.PE.F., con le seguenti aliquote progressive:
È inoltre innalzata la detrazione prevista per i redditi da lavoro dipendente da € 1.880 a € 1.955 per redditi fino a € 15.000, comportando un ampliamento fella “no tax area” fino a € 8.500.
Per incentivare la produttività e ridurre la pressione fiscale, è stato introdotto un nuovo strumento in sostituzione del cuneo contributivo.
Si tratta di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a € 20.000, che non concorre alla formazione del reddito complessivo I.R.PE.F.. Tale importo è determinato da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:
Per la fascia di reddito da € 20.000 a € 32.000 la detrazione è pari a € 1.000, mentre per i redditi superiori ai € 32.000 si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di € 40.000.
Continuando in tema di fiscalità, la Legge di bilancio ha posto dei limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali per i redditi superiori a € 75.000 subordinando, per il resto, le detrazioni al reddito complessivo e al numero di figli a carico, con coefficienti incrementali rispetto al numero dei figli.
Per i redditi compresi tra € 75.000 e € 100.000, il limite base di detraibilità è fissato in € 14.000; per chi invece supera € 100.000, il limite base di detraibilità si abbassa a € 8.000.
Il riordino delle detrazioni riguarda anche le detrazioni per i figli a carico: in particolare, è stata estesa la detrazione ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, e ai figli con disabilità accertata.
Le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio i genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente e non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Una novità piuttosto rilevante è l’introduzione del requisito della tracciabilità del pagamento delle spese di trasferta, sia ai fini della deducibilità fiscale che ai fini dell’esenzione fiscal e contributiva per il lavoratore.
In sostanza, il pagamento delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto – compresi taxi e noleggio con conducente e con la sola eccezione delle spese relative ai trasporti pubblici di linea – dovrà avvenire con metodi tracciabili effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti.
In materia di agevolazione per le assunzioni, la Legge di bilancio conferma gli esoneri contributivi previsti nel 2024 per giovani under 35, lavoratrici donne e lavoratori impiegati in sedi o unità produttive nella zona ZES.
La decontribuzione Sud è confermata per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 30 giugno 2024 nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Tuttavia, ne è modificata l’intensità: rispetto al 2024 si attenua dal 30% al 25% nel 2025, al 20% nel triennio 2026-2028 e al 15% nel 2029.
Rimane comunque valido il rispetto dell’incremento occupazionale netto al 31 dicembre di ogni anno rispetto all'anno precedente.
Da evidenziare è anche la proroga per il triennio 2025-2027 della maggiorazione del 20% della deduzione sul costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; maggiorazione che, per le categorie di lavoratori più svantaggiate, può arrivare anche al 30%.
Per supportare la natalità e le famiglie, la manovra introduce un nuovo incentivo e rende strutturali alcune misure introdotte precedentemente. Vediamo i dettagli.
Viene previsto un bonus una tantum (pari a € 1.000) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. L’importo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo, sarà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore ISEE non superiore a € 40.000 euro annui.
È reso strutturale il congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Un’altra misura resa strutturale, con modifiche alla disciplina previgente, è l’esonero contributivo per lavoratrici madri. Dal 2025, infatti, si introduce un esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per I.V.S. a carico delle lavoratrici, madri di due o più figli, valido fino al decimo anno di età del figlio più piccolo. A decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di € 40.000 su base annua.
Entro la fine del mese di gennaio, un apposito decreto interministeriale disciplinerà la misura dell’esonero e le relative modalità di riconoscimento.
Tra le conferme in materia, prorogata fino al 2027, c’è la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa, per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a € 80.000.
La riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a € 3.000 lordi, elevato a € 4.000 per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Confermato anche quanto previsto per i fringe benefit. In deroga alla disciplina ordinaria dal T.U.I.R., per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 non concorre a formare il reddito complessivo il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di € 1.000. Tale limite è elevato a € 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).
Novità è invece l’incentivo al trasferimento per dipendenti neo assunti a tempo indeterminato: l’esenzione fiscale fino a € 5.000 annui per i primi due anni delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati. Come requisiti, un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000 nell’anno precedente e il trasferimento della residenza nel comune di lavoro a oltre 100 km dl precedente.
Per limitare fenomeni elusivi sono stati resi più stringenti i requisiti per ottenere la NASpI subordinandone il riconoscimento ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino, oltre ai requisiti già previsti, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 anche almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie oppure a seguito di risoluzione consensuale.
La Legge di bilancio 2025 conferma tutte le previgenti ipotesi di pensionamento anticipato (Opzione donna, Quota 103 e APE sociale), ma si modifica la disciplina dell’incentivazione al pensionamento posticipato.
Per promuovere la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo aver maturato i requisiti per il pensionamento, è possibile rinunciare all’accredito della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria I.V.S., la quale può quindi essere corrisposta dal datore di lavoro direttamente in busta paga.
Le modifiche riguardano l’estensione dei beneficiari: l’accesso sarà ora possibile non solo per chi abbia maturato i requisiti per accedere a Quota 103 ma anche per coloro che maturino i requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025).