Dopo molte revisioni e aggiornamenti, vediamo tutti i dettagli del tanto atteso Bonus Natale: beneficiari, requisiti, misura e modalità di richiesta.
Scopri di piùIntrodotto dal cosiddetto Decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024), il Bonus Natale è un’agevolazione per i lavoratori dipendenti con figli a carico che consiste in un’indennità una tantum di € 100 che viene erogata insieme alla tredicesima mensilità. Nel corso del tempo questa misura ha subito però diverse modifiche, dapprima con il D.L. n. 167 del 14 novembre 2024 e poi con la circolare n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate, che ha fornito ulteriori chiarimenti.
Facciamo quindi chiarezza su questa agevolazione tanto attesa.
Sotto il profilo contrattuale, l’indennità spetta a tutti i lavoratori che nel 2024 sono titolari di rapporto di lavoro dipendente con qualsiasi tipologia e orario di lavoro. Tra i beneficiari sono quindi inclusi i lavoratori con contratto a tempo determinato, a tempo indeterminato e di apprendistato, anche se assunti part-time.
Come precisato dalla circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate, sono invece esclusi i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (collaborazioni continuative, amministratori, tirocinanti, etc.).
Per accedere al bonus, i lavoratori dipendenti devono soddisfare tre requisiti:
01. Avere un reddito complessivo annuo non superiore a € 28.000 per il 2024;
02. Avere almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;
03. Avere capienza fiscale, cioè un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR.
Come abbiamo anticipato, rispetto al testo originale sono state apportate alcune modifiche, specialmente per quanto riguarda il requisito familiare. Con il D.L. n. 167/2024 e la circolare n. 22/E dell’Agenzia delle Entrate è stato infatti rimosso il vincolo del coniuge a carico.
Il lavoratore che rispetta i requisiti può richiedere il Bonus Natale a prescindere dal matrimonio, e dunque anche in caso di separazione legale, divorzio o convivenza di fatto (ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della Legge n. 76/2016).
In questo caso però l’indennità spetta solo se il coniuge o il convivente non è anch’esso beneficiario del bonus; situazione che il lavoratore deve autocertificare nella domanda al sostituto d’imposta avendo cura di indicarne il codice fiscale.
Per la definizione di figli a carico si fa riferimento a figli di età inferiore ai 21 anni secondo i criteri reddituali dell’art. 12 del TUIR.
L’importo massimo dell’indennità è pari a € 100, esente da imposte e contributi. Tale somma è prevista in misura intera anche per i dipendenti con contratto part-time (senza proporzionamento): questi ultimi, nel caso abbiano intrattenuto più contratti nell’anno di imposta 2024, dovranno fare domanda esclusivamente ad un datore di lavoro.
La misura è però riproporzionata in base ai giorni di lavoro secondo i criteri di calcolo all’art. 13, comma 1, del TUIR.
Il bonus verrà erogato direttamente dal datore di lavoro nella tredicesima mensilità; nel caso il rateo mensile di tredicesima sia corrisposto mensilmente, l’indennità può essere erogata anche nella retribuzione di novembre.
Il Bonus Natale è erogato solo su richiesta del lavoratore, che deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al sostituto d’imposta (secondo l’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000).
Nell’autocertificazione il lavoratore, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di soddisfare i requisiti reddituali e familiari, fornendo i codici fiscali dei figli fiscalmente a carico e dell’eventuale coniuge o convivente.
In caso di errori od omissioni nella richiesta, il recupero dell’indennità sarà effettuato in sede di dichiarazione dei redditi 2025.